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Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00 comprensivi di interessi per ciascun anno d'imposta.
Come fare
Occorre presentare l'istanza di rimborso o compensazione utilizzando l'allegato modello.
Cosa serve
Deve essere presentata istanza di rimborso o compensazione.
Cosa si ottiene
Il rimborso delle somme versate e non dovute comprensivo di interessi giornalieri a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
In alternativa al rimborso il Contribuente potrà autorizzare la compensazione delle somme a credito, senza computo dei relativi interessi, con quanto dovuto per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta.
Tempi e scadenze
Il rimborso viene effettuato, come previsto per Legge, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza con accredito sul conto corrente indicato dal Contribuente.
In alternativa viene effettuata la compensazione con i versamenti successivi e fino ad esaurimento del credito.
Costi
Il servizio è gratuito.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.